L’Ordinanza Ministeriale n. 257/2017 (Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie) chiarisce finalmente in modo non equivoco la vexata quaestio dell’ammissibilità della calcolatrice in occasione della prova scritta di matematica dei licei scientifici.
L’art. 18 comma 8 dell’O.M. disciplina la materia nel seguente modo: “Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici è consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS – Computer Algebric System). È inoltre vietato l’uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o che richiedano la connessione alla rete elettrica. Per consentire alla commissione d’esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta”.
Sono ammesse dunque anche le calcolatrici grafiche, a condizione che non dispongano anche del CAS, che è un software in grado di effettuare operazioni di calcolo particolarmente complesse. La ragione è semplice: la prova potrebbe essere costituita da quesiti che hanno per oggetto proprio operazioni di quel livello di complessità, che lo studente deve mostrare di saper affrontare autonomamente.
In compenso, potrà usare la calcolatrice per tutte le operazioni preliminari, evitando così di fare errori banali di calcolo per concentrarsi invece sulla soluzione degli aspetti concettuali della prova.
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